Titolo I – Principi generali

 

Art. 1 – Natura dell’Istituzione

1. Il Conservatorio Statale di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino, Istituto Superiore di Alta Formazione Artistica e Musicale, ai sensi all’art. 1 della legge 508/99, di seguito denominato Istituzione, è sede primaria di alta formazione, specializzazione e ricerca nel settore musicale.
2. L’ Istituzione, a norma del dettato Costituzionale e nei limiti fissati dalla legge, gode di autonomia statutaria, regolamentare, didattica, artistica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.
3. L’ Istituzione è dotata di personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato.
4. Il sigillo dell’ Istituzione è configurato secondo quanto graficamente rappresentato nell’allegato 1; detto sigillo sarà apposto su tutta la documentazione ufficiale ed i titoli rilasciati dall’Istituzione.

 

Art. 2 –Finalità e principi organizzativi

1. L’Istituzione persegue l’ eccellenza nei diversi percorsi di studio e formativi, garantendo ed affermando la libertà di pensiero nel campo dell’ arte, assicurando il diritto allo studio ai più alti livelli, garantendone pari opportunità nell’ accesso, favorendo ed incentivando a livello nazionale ed internazionale la ricerca artistica, la circolazione del sapere, le forme di scambio e di collaborazione come presupposti della formazione culturale e professionale, garantendo la libertà di insegnamento e di ricerca ai singoli professori nel rispetto dei loro stati giuridici, svolgendo altresì attività di produzione.
2. L’Istituzione, nel rispetto della libertà di insegnamento e ricerca dei professori, stabilisce i criteri generali per la corretta ed efficace utilizzazione dei fondi destinati alle attività formative, artistiche, di ricerca e di produzione ad esse correlate. L’ Istituzione, impegnandosi a rimuovere le disparità sociali, individua forme di sostegno allo studio.
3. L’Istituzione favorisce i rapporti progettuali e di collaborazione con enti pubblici e privati e con le realtà culturali nazionali, comunitarie ed internazionali ai fini della diffusione, valorizzazione e promozione dell’ azione formativa, di ricerca e di produzione artistica.
4. L’Istituzione fornisce a tutte le componenti le più ampie garanzie del diritto all’ informazione inerente sia la fase propositiva che quella realizzativa dei progetti di formazione, ricerca e produzione, riconoscendo specifiche procedure di garanzia per il tramite degli organi consultivi e di proposta ed assicurando il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell’ attività amministrativa, secondo criteri di efficacia ed efficienza, con l’ adozione del metodo della programmazione per obiettivi con periodica verifica dei risultati.
5. L’ Istituzione è articolata in strutture didattiche, artistiche, scientifiche e di servizio, definite nel presente Statuto e nei Regolamenti in esso previsti, al fine di favorire il raggiungimento delle finalità ordinamentali.
6. L’ Istituzione riconosce le rappresentanze sindacali localmente costituite nelle forme stabilite dalla legge e dalle procedure di contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
7. L’ Istituzione garantisce, secondo apposito regolamento, la libertà di riunione in appositi spazi alle componenti interne a fini culturali e sindacali legati alla vita del conservatorio.

Titolo II – Organi di governo e di gestione

Art. 3 – Definizione

1. Sono organi dell’Istituzione:
a. il Presidente;
b. il Direttore;
c. il Consiglio di Amministrazione;
d. il Consiglio Accademico;
e. il Collegio dei Revisori;
f. il Nucleo di Valutazione;
g. il Collegio dei Professori;
h. la Consulta degli Studenti;
i. la Consulta del personale non docente.
Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’ economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1. Ai sensi del Regolamento per l’ autonomia statutaria e regolamentare, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132, (di seguito denominato DPR), ad eccezione del Collegio dei Professori, gli organi dell’ Istituzione durano in carica un triennio e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Art. 4 – Presidente

1. Il Presidente è nominato e svolge le funzioni secondo i principi di cui all’ art. 5 del DPR.
2. Il Presidente è il rappresentante legale dell’ Istituzione, salvo quanto previsto dall’ art. 6, comma 1 del D.P.R.; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed è nominato dal Ministro dell’ istruzione, dell’ università e della ricerca sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico dell’ Istituzione entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dal Ministro stesso.
3. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro il termine di trenta giorni; se alla data della proposta del Ministro il Consiglio Accademico non è ancora costituito o non è stato rinnovato, il predetto termine decorre dalla data della costituzione o del rinnovo dello stesso.
4. In caso di mancata accettazione, rinuncia successiva o nomina del candidato designato ad altra presidenza di Istituzione di pari grado, il Consiglio Accademico richiederà al Ministro una nuova terna, ai sensi ed ai fini dell’ art. 5 comma 2 del DPR.
5. Il Presidente, per l’ espletamento delle funzioni, si avvale della collaborazione e dell’ ausilio del Direttore Amministrativo e nomina tra i componenti del C.d’A. un Vice Presidente che lo sostituisce nelle funzioni che non gli siano espressamente riservate in caso di temporanea assenza o impedimento.
6. Il Presidente nomina i componenti del Nucleo di Valutazione secondo quanto previsto dall’ art. 9, comma 2 dello Statuto.

Art. 5 – Direttore

1. I compiti, le funzioni e i principi per l’ elezione del Direttore sono stabiliti all’ art. 6 del DPR1.
2. Il Direttore è il responsabile dell’ andamento didattico, scientifico ed artistico dell’ Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni ed alle attività per conto terzi concernenti la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il Consiglio Accademico.
3. Il Direttore – se non incaricato, previo parere del Consiglio Accademico, ai sensi dell’ art. 6 comma 3 del DPR – è eletto dai Docenti dell’ Istituzione nonché dagli accompagnatori al pianoforte tra i docenti, titolari nell’ Istituzione o tra quelli di altre Istituzioni, in possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento di cui all’ art. 2 comma 7 lett. a) L. n. 508/1999 e sulla base delle procedure elettorali previste da apposito regolamento interno; l’ eleggibilità, ai sensi dell’ art. 6 comma 7 del DPR è estesa anche ai professori titolari nell’ Istituzione attualmente incaricati della direzione di Istituzioni diverse e che optino, nei termini regolamentari, per la candidatura nel Conservatorio di Avellino.
4. I requisiti per l’ elettorato passivo, in sede di prima applicazione, devono tenere conto di una anzianità di servizio nei ruoli di almeno cinque anni accademici, dell’ esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali, nonché dell’insussistenza di sanzioni disciplinari personali di grado superiore alla censura, per le quali non sia già intervenuta procedura di riabilitazione.
5. La prima procedura elettorale è indetta dal Direttore in carica entro e non oltre il termine di novanta giorni dall’ approvazione dello Statuto dell’ Istituzione da parte competenti organi di controllo.
6. Per l’ elezione del Direttore, in prima applicazione, sono previste le seguenti disposizioni procedurali:
a) le candidature devono pervenire al protocollo dell’ Istituzione entro il decimo giorno antecedente la data fissata per la prima votazione; nel medesimo termine ciascun candidato presenterà per iscritto le linee programmatiche che intende perseguire nella direzione dell’ Istituzione ed un curriculum artistico-professionale;
b) hanno diritto di voto i docenti e gli accompagnatori al pianoforte dell’ Istituzione con contratto a tempo indeterminato, nonché con contratto a tempo determinato su cattedra vacante o altresì su cattedra il cui titolare sia un docente incaricato della Direzione presso altra Istituzione;
c) il Collegio dei Professori nomina al suo interno tre componenti il seggio elettorale; la funzione di componente del seggio è incompatibile con la candidatura alla Direzione;
d) le votazioni si svolgono a scrutinio segreto con apposita convocazione del direttore in carica;
e) la votazione è valida se il diritto di voto è stato esercitato almeno dalla metà più uno degli aventi diritto;
f) ciascun votante può esprimere una sola preferenza;
g) è eletto il candidato che avrà riportato almeno la maggioranza assoluta dei voti espressi in prima od eventualmente in seconda votazione; qualora nessuno dei candidati risulti eletto in prima o in seconda votazione, il Direttore in carica convoca entro sette giorni una nuova votazione per il ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze in seconda votazione;
h) la disposizione sub lett. e) del presente comma si applica anche per la procedura di ballottaggio;
i) nella procedura di ballottaggio risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti;
j) l’ Istituzione garantisce e regolamenta l’ uso di appositi spazi di propaganda elettorale.
7. Il Direttore è titolare dell’ azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.
8. Il Direttore è esonerato a richiesta dagli obblighi didattici ed è coadiuvato da un vicedirettore di nomina fiduciaria, di durata annuale e revocabile.
9. Il vicedirettore esercita le funzioni vicarie in caso di impedimento od assenza temporanei del Direttore.
10. Al Direttore è attribuita un’ indennità di direzione a carico del bilancio dell’ Istituzione.

Art. 6 – Consiglio di Amministrazione

1. La composizione e le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti all’ art.7 del DPR; esso è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
a) il presidente;
b) il direttore;
c) un docente dell’ Istituzione designato dal Consiglio Accademico;
d) uno studente maggiorenne eletto dalla Consulta degli Studenti;
e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell’ arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati;
3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato da ulteriori componenti fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro dell’ istruzione, dell’ università e della ricerca su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell’ Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I Consiglieri di cui al comma 2, lett. e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell’ intero organo.
5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo. All’ inizio di ogni seduta del C.d.A. il Presidente nomina il segretario verbalizzante.
6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell’ istituzione. In particolare:
a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all’ articolo 8, comma 3, lett. a), del DPR, la programmazione della gestione economica dell’ istituzione;
c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l’ organico del personale docente nel rispetto delle vigenti normative, tenendo conto delle esigenze didattiche e garantendo la piena utilizzazione del personale docente di ruolo in servizio presso l’ Istituzione;
e) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l’ organico del personale non docente;
f) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’ Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico;
g) determina, sentiti il Consiglio Accademico e la Consulta degli studenti, la misura dei contributi a carico degli studenti e stabilisce, su proposta del Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli Studenti, la quota parte da destinare al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici;
h) costituisce, sentito il Consiglio Accademico, il Nucleo di valutazione.
7. La definizione dell’ organico del personale (art. 7, c.5, d, del DPR), è approvata dal Ministero dell’ istruzione, dell’ università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’ economia e delle finanze e con il Ministro della Funzione Pubblica.
8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei votanti. Nessuna deliberazione è valida senza la presenza del Presidente o di chi ne fa le veci, e di almeno altri due componenti, o tre qualora sia stato nominato anche un solo componente ai sensi del precedente comma 3; nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
9. In caso di scadenza del Consiglio di Amministrazione e di non rinnovo dei membri da parte del Ministro entro i termini previsti dalla vigente disciplina in tema di proroga degli organi amministrativi, il Direttore in carica assicurerà l’ ordinario funzionamento dell’ Istituzione nei limiti dell’ autonomia amministrativa.
10. Il C.d.A. determina annualmente la misura del compenso spettante a ciascun componente degli Organi di cui all’ art. 4 comma 1 del DPR n. 132/03 per l’ espletamento delle funzioni.

Art. 7 – Consiglio Accademico

1. La composizione e le funzioni del Consiglio Accademico sono stabilite all’ art. 8 del DPR.
2. Il Consiglio Accademico è composto da tredici membri.
3. Fanno parte del Consiglio Accademico: il Direttore, dieci docenti dell’ Istituzione eletti dai docenti e dagli accompagnatori al pianoforte con posizione giuridica compatibile con l’ articolazione temporale del mandato, due studenti maggiorenni designati dalla Consulta degli Studenti.
4. Sono eleggibili i docenti aventi un’ anzianità di servizio nei ruoli di almeno cinque anni accademici, in possesso di requisiti di comprovata professionalità che non siano incorsi, in sanzioni disciplinari personali di grado superiore alla censura, per le quali non sia già intervenuta procedura di riabilitazione
5. Il Consiglio Accademico:
a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attivita’ didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilita’ di bilancio relative all’ esercizio finanziario di riferimento;
b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attivita’ di cui alla lettera a);
c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all’ art. 2, comma 7,
lettera h), della legge 508/99 il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli Studenti;
e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all’ articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 508/99;
f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal DPR al Consiglio di Amministrazione.
6. Il Consiglio Accademico per l’ esercizio delle sue funzioni può avvalersi, a livello consultivo, dell’ apporto del Collegio dei Professori.
7. Il Consiglio Accademico delibera a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni non sono valide ove non siano presenti almeno sette componenti, di cui almeno sei professori, escluso il Direttore.
8. Nelle deliberazioni del Consiglio Accademico, in caso di parità di voti, prevale il voto del Direttore.
9. In caso di assenza od impedimento del Direttore, le relative funzioni in seno al consiglio sono esplicate dal vice-Direttore od, in subordine, dal Consigliere più anziano.
10. In sede di prima applicazione sono previste le seguenti disposizioni procedurali:
a) il Direttore eletto ai sensi delle procedure previste dall’ art. 5 del presente Statuto indice, nel termine di trenta giorni dal proprio insediamento, le elezioni dei componenti del Consiglio Accademico;
b) le candidature devono pervenire al protocollo dell’ Istituzione corredate da un curriculum artistico-professionale entro il decimo giorno antecedente la data fissata per la prima votazione;
c) hanno diritto di voto i docenti e gli accompagnatori al pianoforte dell’ Istituzione con contratto a tempo indeterminato, nonché con contratto a tempo determinato su cattedra vacante o altresì su cattedra il cui titolare sia un docente incaricato della Direzione presso altra Istituzione;
d) il Collegio dei Professori nomina al suo interno tre componenti il seggio elettorale; la funzione di componente del seggio è incompatibile con la candidatura a membro del Consiglio Accademico;
e) le votazioni si svolgono a scrutinio segreto convocato in apposita seduta;
f) la procedura elettiva è valida se ha partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto;
g) ciascun votante può esprimere fino a dieci preferenze; risultano eletti i dieci docenti che hanno riportato il maggior numero di preferenze;
h) a parità di preferenze riportate risulta eletto il docente con maggior anzianità di servizio; in caso di ulteriore parità risulta eletto il docente più anziano anagraficamente;
i) la procedura elettorale è convalidata con il voto di metà più uno degli aventi diritto;
j) l’ Istituzione garantisce e regolamenta l’ uso di appositi spazi di propaganda elettorale.

Art. 8 - Collegio dei Revisori

1. La composizione e le funzioni del Collegio dei Revisori sono stabilite all’ art. 9 del DPR.
2. Il Collegio dei Revisori, costituito con provvedimento del Presidente, e’ composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell’ economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell’ istruzione, dell’ universita’ e della ricerca;
3. I componenti del Collegio dei Revisori devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; il collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell’ azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’ articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
4. Il Collegio dei Revisori può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 – Nucleo di valutazione

1- La composizione e le funzioni del nucleo di valutazione sono stabilite all’art. 10 del DPR.
2- Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, e’ formato da tre componenti nominati dal Presidente del C.d’A. previa presentazione di curricula professionali tra soggetti aventi competenze differenziate. Due sono scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione ed uno all’ interno dell’ Istituzione, con analoga qualificazione e con almeno cinque anni di anzianità di ruolo.
3- Il nucleo di valutazione, sulla base di apposito regolamento, verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
a) ha compiti di valutazione dei risultati dell’ attivita’ didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell’ istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l’ utilizzo ottimale delle risorse;
b) redige una relazione annuale sulle attivita’ e sul funzionamento dell’ Istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l’ assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari.
c) acquisisce periodicamente, preservandone la riservatezza, le opinioni degli studenti sulle attivita’ didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
4. L’ Istituzione assicura al nucleo di valutazione l’ autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonche’ la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 10 – Collegio dei Professori

1. La composizione e le funzioni del Collegio dei Professori sono stabilite dall’ art. 11 del DPR.
2. Fanno parte del Collegio dei Professori il Direttore, che lo presiede, e tutti i professori ed accompagnatori al pianoforte in servizio presso l’ Istituzione.
3. Il Collegio dei Professori in particolare:
a. delibera in prima applicazione, ai sensi dell’ art. 14, comma 2, lettera b) del DPR, il Regolamento Didattico;
b. formula pareri e avanza richieste sulla stesura e sulla revisione dello Statuto e sul regolamento generale dell’ Istituzione;
c. delibera il codice deontologico dei professori e degli studenti;
d. svolge attività di supporto al Consiglio Accademico.
4. Ai fini di cui alla lett. f) il Collegio dei professori è convocato dal Direttore almeno due volte l’anno e, su specifiche tematiche, entro il termine di quindici giorni, tutte le volte ne sia stata fatta richiesta da:
a. la metà più uno dei componenti il Consiglio Accademico, ovvero,
b. la metà più uno dei componenti il Collegio medesimo.

Art. 11 – Consulta degli Studenti

1. I compiti, la composizione e le funzioni della Consulta degli Studenti sono stabiliti dall'art. 12 del DPR.
2. La Consulta degli Studenti e’ composta da studenti eletti in numero conforme alle previsioni di cui al comma 1 dell’ art. 12 del D.P.R. n. 132/2003; esprime i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti, e puo’ indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all’ organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all’ articolo 14 comma 2, lettere a), b) e c) il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.

Art.12 – Consulta del personale non docente

1. La Consulta del personale non docente è composta da tre rappresentanti con contratto a tempo indeterminato eletti da tutto il personale non docente.
2. La Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione su questioni attinenti il Personale non docente.

Titolo III – Struttura ed ordinamento didattico

Art.13 – Corsi di studio

1. Ai sensi della L. 508/99, art. 2 comma 5, l’Istituzione “rilascia i diplomi accademici di primo e secondo livello nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale”.
2. Nelle more dell’ emanazione del regolamento didattico si dovrà tener conto delle modifiche intervenute ai sensi della Legge 268/2002 che equipara, nell’ immediato, gli attuali titoli di studio -posseduti congiuntamente a diploma di scuola secondaria superiore- al diploma di laurea.
3. I corsi di studio offrono molteplici percorsi formativi, correlati con la produzione e la ricerca.
4. In prima applicazione le strutture didattiche di formazione, produzione e ricerca verranno deliberate dal Consiglio Accademico tenendo conto della vigente normativa. A regime dovranno risultare in sintonia con i principi enunciati nel regolamento didattico.
5. Il Consiglio accademico potrà prevedere ai sensi della legge 508/99 art. 2 comma 7, forme di convenzione o collaborazione con Università o Istituzioni scolastiche.
6. Fino all’ emanazione del Regolamento didattico, l’ Istituzione può attivare, con delibera del Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Professori, iniziative finalizzate a fornire agli studenti un ampio ventaglio di opzioni didattiche, miranti all’ acquisizione di crediti formativi valutabili nei nuovi ordinamenti.

Titolo IV – Altre strutture

Art. 14 – Valorizzazione del patrimonio. Biblioteca

1. L’Istituzione assicura e promuove la conservazione, la valorizzazione e l’ arricchimento del proprio patrimonio strumentale, bibliografico, discografico, videografico, dei supporti multimediali e museali al fine di incrementarne funzionalità e fruibilità, anche in reti informatiche, in collaborazione con fondi, archivi ed istituzioni consimili.
2. Nei limiti stabiliti dal regolamento generale per l’ amministrazione, la finanza e la contabilità il Consiglio di Amministrazione può attribuire alla Biblioteca autonomia amministrativa;
3. Le modalità di accesso al patrimonio sono stabilite da apposito regolamento.
4. Le modalità di accesso alla Biblioteca ed al patrimonio bibliografico sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 15 – Centri di Servizio

1. L’Istituzione assicura il funzionamento di Centri di erogazione di servizi al fine di integrare le attività didattiche con supporti informatici, telematici, tecnici, statistici, linguistici, di stampa ed editoriali.
2. I Centri di Servizio possono essere costituiti, se necessario, in forma consorziata con altre Istituzioni ed Enti pubblici o privati.
3. Nei limiti stabiliti dal regolamento generale per l’ amministrazione, la finanza e la contabilità, di cui al successivo art. 19, il Consiglio di Amministrazione può attribuire ai Centri di Servizio autonomia amministrativa.
4. Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei Centri di Servizio sono stabilite e disciplinate da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico.

Titolo V - Organizzazione generale degli uffici

Art. 16 – Organizzazione degli uffici

1. Ai sensi dell’ art. 13 del DPR, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, emana il regolamento relativo all’ organizzazione degli uffici.

Art. 17 – Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è nominato secondo le procedure di cui all’ art. 13 del DPR ed è responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell’ Istituzione.
2. Il direttore amministrativo è a capo degli uffici ed esercita attività di indirizzo, direzione e controllo del personale tecnico-amministrativo, curandone il buon andamento e l’ ordinato svolgimento e collabora con il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione.
3. Al Direttore Amministrativo sono inoltre demandate le funzioni previste nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e quanto previsto dal C.C.N.L. vigente.

Titolo VI – Regolamenti

Art. 18 – Regolamenti interni

1. Ai sensi dell’ art.14 comma 4 del DPR i regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente previa delibera degli organi competenti sentito il Consiglio Accademico.
2. Sono oggetto dei regolamenti interni:
- procedure e modalità di funzionamento degli organi elettivi;
- procedure e modalità di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 19 – Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

1. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell’ autonomia amministrativa, finanziaria e contabile dell’istituto.
2. E’ deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.
3. In sede di prima applicazione, il Consiglio di Amministrazione è integrato con due rappresentanti degli studenti e delibera secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell’ istruzione dell’ università e della ricerca d’ intesa con il Ministero dell’ economia e delle finanze.
4. Il testo di regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti è trasmesso al Ministero dell’ istruzione, dell’ università e della ricerca per l’ approvazione, di concreto con il Ministero dell’ economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica.
5. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all’ albo dell’ Istituto.
6. La revisione del regolamento di amministrazione finanza e contabilità avviene secondo le medesime procedure previste per l’ approvazione.

Art. 20 – Regolamento didattico

1. Il regolamento didattico concerne l’ organizzazione didattica dell’ Istituzione e in particolare:
a. disciplina l’ ordinamento degli studi e di tutte le attività formative per tutti i corsi per i quali il Conservatorio rilascia titoli di studio;
b. si conforma agli ordinamenti didattici nazionali ed internazionali.
2. Il regolamento didattico disciplina altresì le modalità di rilascio di certificazioni ed attestazioni
di studio secondo principi e modelli conformi alla normativa nazionale e comunitaria;
3. Il regolamento didattico è deliberato dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli Studenti ed inviato al Ministero dell’ istruzione dell’ università e della ricerca per le prescritte procedure di controllo ai sensi dell’ art. 14, comma 3 del D.p.R. n. 132/03. In prima applicazione, è elaborato e deliberato dal Collegio dei Professori., integrato con due rappresentanti degli Studenti, sentito l’ organo di gestione.
4. In sede di prima applicazione ed in attesa dell’ emanazione del DPR relativo all’autonomia didattica, si applica quanto stabilito nell’ art. 13 del presente statuto.

Art. 21 – Regolamento della Consulta degli Studenti

1. I rappresentanti degli studenti per la Consulta saranno eletti secondo i criteri di cui all’ art. 12 del DPR.
2. La Consulta si dà un regolamento per le elezioni dei propri rappresentanti nei vari organismi. Detto regolamento è emanato con decreto del Direttore, sentito il Consiglio Accademico.

Art. 22 – Regolamento degli studenti

1. Il Regolamento degli studenti in coerenza con lo Statuto e con gli altri Regolamenti pertinenti, definisce le modalità di partecipazione degli studenti, per quanto previsto dalla normativa vigente, ad attività di supporto alla didattica, alla ricerca, alla produzione, ai servizi e alla gestione di attività culturali e del tempo libero.
2. Il Regolamento degli studenti è emanato dal Direttore, su proposta della Consulta degli Studenti, previa deliberazione del Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.
3. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Art. 23 – Regolamento della Consulta del personale non docente

1. Il Regolamento della Consulta del personale non docente disciplina le modalità di svolgimento delle funzioni dell’ organo.
2. E’ deliberato dal Consiglio di amministrazione sentita la consulta.

Titolo VII - Disposizioni finali

Art. 24 – Calendario accademico

1. L’ anno accademico ha inizio il 1° novembre ed ha termine il 31 ottobre.
2. Il calendario accademico è deliberato dal Collegio dei Professori e pubblicato con decreto del Direttore.

Art. 25 – Attività didattica straordinaria

Possono essere previsti nel corso dell’ anno accademico, nei principi enunciati dal regolamento didattico, seminari, convegni e ogni altra programmazione deliberata dal Consiglio Accademico.

Art. 26 – Pubblicità delle delibere

Le delibere e gli atti a contenuto generale previste nel presente statuto sono pubblicizzate mediante affissione all’ albo dell’ istituzione . La pubblicazione delle delibere e degli atti che coinvolgono gli interessi di soggetti determinati è subordinata all’ acquisizione del preventivo consenso degli interessati da parte dell’ organo deliberante.

Art. 27 – Disposizioni sui mandati elettivi

1. In caso di cessazione anticipata del mandato elettivo per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi od altra fattispecie, si provvede all’ indizione di procedura elettorale suppletiva nel termine di trenta giorni. Qualora la cessazione riguardi un rappresentante degli studenti nel Consiglio Accademico o nel Consiglio di Amministrazione, subentra il primo dei candidati non eletti. Nelle more procedurali, non è pregiudicata la validità della composizione dell’ organo.
2. Qualora la cessazione anticipata riguardi il mandato di Direttore, il vice-Direttore esercita le funzioni vicarie fino alla proclamazione del nuovo eletto.
3. Il mandato dei candidati eletti subentranti avviene in corso d’ anno accademico e cessa nel termine previsto per la durata ordinaria dell’ organo.
4. Le convocazioni degli organi di governo e di gestione dell’ Istituzione vanno notificate a tutti gli interessati entro il termine del quinto giorno antecedente la data della riunione.
5. Decade dal mandato elettivo il componente dell’ organo che non partecipi alle sedute per più di tre volte, senza motivata giustificazione, con esclusione dei componenti di nomina ministeriale e di diritto.

Art. 28 – Incompatibilità ed ineleggibilità

In materia di incompatibilità ed ineleggibilità si applicano le norme vigenti.

Art. 29 – Modifiche allo Statuto

1. Possono proporre modifiche al presente Statuto:
-il Presidente;
-il Direttore;
-il Direttore Amministrativo
-il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza semplice;
-il Consiglio Accademico, a maggioranza semplice;
-il Collegio dei Professori, a maggioranza semplice;
-la Consulta degli Studenti, a maggioranza semplice.
Le modifiche allo statuto sono deliberate del Consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, ed inviate al Ministero dell’ istruzione, dell’ università e della ricerca per l’ approvazione di concerto con il Ministero dell’ economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 30 – Abrogazione di disposizioni

Sono soppresse tutte le norme interne e le disposizioni in precedenza emanate in contrasto con quanto disposto nel presente Statuto.

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