Il regolamento didattico dei corsi di formazione preaccademica è stato deliberato dal consiglio accademico il 22 maggio 2011, ed emanato con decreto direttoriale il 3 agosto 2011.
Art. 1 - Finalità
Ai sensi dell’ art. 33 del regolamento ridattico adottato con D.D. prot. n. 2690 AL2 del 7 Aprile 2011, il Conservatorio "Domenico Cimarosa" di Avellino (d’ora in avanti Conservatorio) istituisce e struttura Corsi di di Formazione Preaccademica finalizzati al conseguimento di una formazione musicale, organizzata per periodi di studio e livelli di competenza, adeguata a poter sostenere esami di ammissione ai corsi accademici di primo livello.
Art. 2 - Definizioni
1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dei Corsi di Formazione Preaccademica, di seguito CFP.
2. Ai sensi del presente regolamento si intende:
a) per corso di formazione preaccademica: la formazione musicale che precede i corsi accademici di primo livello, organizzata per periodi di studio e livelli di competenza sulle singole discipline;
b) per periodo di studio: i periodi (da uno a tre) su cui sono modulati i corsi di formazione preaccademica;
c) per disciplina: il singolo ambito di competenza che lo studente deve conseguire nei periodi di studio del corso di formazione preaccademica;
d) per esame di ammissione: l' esame sostenuto davanti ad una commissione che valuta l'idoneità del candidato al fine di inserirlo in una graduatoria in base alla quale i candidati sono ammessi ad iscriversi ai corsi di formazione preaccademica;
e) per esame di fine livello: l'esame sostenuto davanti ad una commissione al termine di ciascun periodo di studio;
f) per verifica: la verifica, sempre con voto, compiuta dal professore sia al termine dell'ultima annualità nelle discipline che non prevedono un esame effettuato da una commissione, sia per il passaggio da un anno al successivo;
g) per replica di esame: esame sostenuto nella sessione autunnale, per ogni disciplina nella quale lo studente abbia conseguito una non idoneità;
h) per livello di competenza: la preparazione raggiunta dallo studente nelle singole discipline, certificate come livello di competenza a seguito del superamento di esami o verifica di fine livello.
Art. 3 - Distinzione dei corsi in periodi e livelli di competenza
1. I CFP sono distinti da tre periodi di studio:
a) I periodo di studio (3 anni)
b) II periodo di studio (2 anni)
c) III periodo di studio (3 anni)
2. In ogni periodo di studio sono individuate le discipline che concorrono al percorso formativo.
3. Il percorso formativo, che è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi finali della fascia preaccademica, si articola nel conseguimento di specifici livelli di competenza distinti per i vari insegnamenti:
a) livello A (preparatorio)
b) livello B (intermedio)
c) livello C (avanzato)
3. Per ogni disciplina è previsto un esame di fine livello superato il quale si consegue il livello di competenza.
Art. 4 - Durata dei CFP
1. I periodi di studio hanno, di norma, una durata di due o tre anni, secondo le tipologie dei CFP specificate nell’allegata tabella 1.
2. In relazione alle valutazioni di merito conseguite dallo studente, su proposta del docente della singola disciplina e decisione del consiglio di corso, la durata di ogni periodo di studio può essere ridotta fino ad un anno, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 7, c. 8.
3. Lo studente risulta idoneo all'anno successivo di una disciplina qualora consegua un voto non inferiore a 6/10 attribuito dal docente.
4. Lo studente che in una disciplina ottenga un voto inferiore a 6/10 deve sostenere una replica di esame nella sessione autunnale.
5. Lo studente che risulti insufficiente o assente ingiustificato all'esame di cui al comma precedente ripete l'anno di quella disciplina se ne ha diritto.
6. In ogni periodo di studio è consentito ripetere un solo anno per ogni disciplina. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal direttore su istanza motivata prodotta dallo studente, sentito il parere conforme del docente.
Art. 5 - Accesso ai CFP
1. L'accesso ai CFP è consentito esclusivamente attraverso il superamento di un esame di ammissione.
2. Può essere presentata domanda di ammissione per ciascuno dei periodi di studio nei quali è articolato il corso.
3. L’esame di ammissione di cui al comma precedente, valutata l’eventuale documentazione degli studi precedentemente svolti (di cui all’art. 8, c. 2), è finalizzato alla verifica del possesso di un adeguato livello di competenze, in relazione al corso e al periodo richiesto.
4. La domanda di ammissione ai corsi di formazione preaccademica deve essere presentata al Conservatorio entro i termini e secondo le modalità stabilite dal consiglio accademico.
5. Il calendario degli esami di ammissione è stabilito dal direttore sulla base della programmazione del consiglio accademico e pubblicato secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.
6. In sede di esame di ammissione, le commissioni formulano graduatorie, nelle quali ad ogni candidato è attribuito un punteggio in decimi e frazioni di decimo. È definito idoneo il candidato che ha raggiunto un punteggio di almeno 6 decimi.
7. I candidati idonei di cui al comma precedente sono ammessi ad iscriversi in base ai posti disponibili per ogni CFP, stabiliti dal consiglio accademico.
8. Non sono previsti limiti di età per l’accesso ai CFP.
9. Il direttore può concedere la contemporanea frequenza a più di un corso di formazione preaccademica.
Art. 6 - Iscrizione a singole discipline dei CFP
1. È consentita l'iscrizione a singole discipline dei CFP, previo esame di ammissione e in base ai posti disponibili.
2. Al termine della frequenza stabilita per ogni singola disciplina, e dopo il superamento dell'esame previsto o della verifica l'Istituzione rilascia la certificazione di competenza secondo le modalità indicate all'art. 8 del presente regolamento.
Art. 7 - Articolazione didattica
1. Le discipline previste dai CFP afferiscono alle seguenti aree formative:
a) esecuzione e interpretazione / composizione;
b) esecuzione e interpretazione jazz / composizione jazz;
c) teoria e analisi;
d) teoria e analisi jazz;
e) musica d’insieme;
f) musica d’insieme jazz;
g) storia della musica;
h) storia della musica jazz;
i) tecnologia musicale.
2. Ogni area formativa può comprendere più di una disciplina o insegnamenti.
3. In ciascun periodo sono attivate le discipline come previsto nell'allegata tab. 1.
4. Le discipline previste dai CFP hanno durata annuale o semestrale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all’organizzazione didattica.
5. Le tipologie di lezione delle diverse discipline consistono in:
a) lezioni individuali;
b) lezioni d'insieme a piccoli/grandi gruppi;
c) lezioni collettive teorico pratiche;
d) laboratori;
e) stage.
6. Al termine delle annualità stabilite per ogni disciplina è previsto un esame o una verifica.
7. Per ciascuna disciplina è obbligatoria la frequenza per almeno i 2/3 dell’orario previsto. Il mancato rispetto dell’obbligo di frequenza non consente l’attribuzione di una valutazione finale dell’anno e quindi corrisponde alla valutazione negativa di cui all’art. 9 c. 11 lett. c).
8. Non si può accedere al periodo successivo e alle relative discipline senza aver acquisito tutte le certificazioni di competenza delle discipline previste nel periodo precedente.
Art. 8 -Certificazioni di livello di competenza
1. I livelli di competenza certificati dal Conservatorio riportano le seguenti informazioni:
a) schema relativo alla struttura dei CFP attivati dal Conservatorio;
b) denominazione della disciplina;
c) livello di competenza acquisito;
d) data esame o verifica;
e) valutazione (espressa in decimi e frazioni).
2. I livelli di competenza certificati da Istituzioni esterne, presentati da candidati che chiedono l'ammissione al secondo o terzo periodo, sono valutati da una specifica commissione prima dell'esame di ammissione.
Art. 9 - Esami e passaggio da un anno al successivo
1. Gli esami che si sostengono nei CFP sono di ammissione e di fine livello.
2. L’accesso all’esame di fine livello, per ciascuna disciplina, avviene al termine delle annualità previste per la disciplina stessa.
3. È possibile ridurre il numero delle annualità di singole discipline, anticipando l'esame di fine livello su motivata proposta del professore della materia.
4. Ciascun candidato è valutato dalla commissione con un voto unico espresso in decimi e frazioni di decimo indipendentemente dal numero delle prove d’esame; l’esame si intende superato se il candidato raggiunge l’idoneità con una valutazione di almeno 6/10.
5. Gli esami di fine livello, per ciascuna disciplina, si svolgono in tre sessioni (estiva, autunnale, invernale) per i candidati interni e due sessioni (estiva e autunnale) per i candidati esterni, secondo un calendario stabilito dal direttore.
6. Anche il calendario degli esami di ammissione è stabilito dal direttore e pubblicato secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.
7. È ammessa la replica nella sessione autunnale di un esame o verifica non superato/a nella sessione estiva.
8. Il candidato (un genitore in caso di minore) che si trovi nella condizione di non poter sostenere l'esame per motivi di salute o per cause di forza maggiore, deve presentare:
a) nel primo caso certificazione medica;
b) nel secondo caso, e sotto propria responsabilità (di un genitore in caso di minore), la dichiarazione delle cause che impediscono di sostenerlo.
9. Nei casi di impedimento di cui al comma precedente, il candidato sostiene l'esame nella sessione successiva o, se si tratta della sessione autunnale, entro e non oltre il 31 ottobre.
10. Nel caso in cui il candidato non si presenti agli esami nelle due sessioni previste, ripete l'anno se ne ha diritto, ovvero se non ha già ripetuto un anno nello stesso periodo.
11. Il passaggio da un anno al successivo, all’interno di ciascun livello, si ottiene con il voto di verifica, espresso in decimi e frazioni di decimo, secondo il seguente schema:
a) con votazione pari o superiore a 6/10 si ottiene il passaggio all’anno successivo;
b) con votazione compresa tra 6/10 e 5/10 lo studente è ammesso alla sessione autunnale di replica. Qualora in tale seconda sessione consegua una votazione pari o superiore a 6/10 ottiene il passaggio all’anno successivo.
c) con votazione inferiore a 5/10 il candidato è non idoneo ed è ammesso alla ripetizione dell’anno di corso frequentato per una sola volta all’interno del periodo, salvo diversa determinazione del direttore.
Art. 10 - Commissioni d’esame
1. Le commissioni d'esame sono costituite da almeno tre professori e comunque in numero dispari; ne possono far parte anche esperti esterni al Conservatorio.
2. Per gli esami di ciascuna disciplina è nominata una Commissione di almeno tre professori. Fa parte della commissione il professore dello studente sottoposto ad esame, ad esclusione dei casi di impedimento per cause di forza maggiore.
3. Le commissioni d'esame sono nominate dal Direttore.
4. Non è prevista commissione di esame per le verifiche annuali, le quali sono svolte dal professore delle discipline che le prevedono.
Art. 11 -Candidati privatisti
1. Possono presentare domanda per sostenere esami di fine livello anche candidati esterni privatisti.
2. La domanda deve essere presentata al Conservatorio entro i termini e secondo le modalità stabilite dal consiglio accademico.
3. I candidati esterni privatisti devono allegare il programma d’esame alla domanda.
4. I programmi di esame sono gli stessi stabiliti per i candidati interni.
5. Ai candidati esterni privatisti che abbiano superato esami presso il Conservatorio e che ne facciano richiesta, l’Istituzione rilascia la certificazione dei livelli di competenza conseguiti, attestata nella seguente forma:
a) denominazione della disciplina;
b) livello di competenza acquisito;
c) data esame o verifica;
d) valutazione (espressa in decimi e frazioni);
Art. 12 - Contributi di frequenza e di esame
1. Il contributo di frequenza ai CFP è stabilito in base a fasce di reddito dal consiglio di amministrazione del Conservatorio.
2. Il contributo di frequenza per l'accesso a singole discipline dei CFP è determinato dal consiglio di amministrazione del Conservatorio.
3. Il contributo economico, che i candidati interni o esterni privatisti devono versare per poter sostenere gli esami dei CFP è determinato dal consiglio di amministrazione del Conservatorio.
Art. 13 - Accesso al primo livello accademico
1. Lo studente che abbia ottenuto le certificazioni di competenza di tutte le discipline previste da un CFP, può accedere senza debiti formativi all'analogo corso accademico di primo livello, previo il superamento dell’esame di ammissione e in subordine ai posti disponibili determinati dalla programmazione del consiglio accademico.
Art. 14 - Norme finali
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle determinazioni del consiglio accademico.